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DIRITTO D’AUTORE

Il diritto d’autore quale istituto giuridico, ha lo scopo di tutelare i frutti dell’attività intellettuale di carattere creativo, le opere inedite ed originali, attraverso il riconoscimento all’autore, o agli autori, di una serie di diritti sia morali che patrimoniali. Nel Diritto d’Autore rientrano sia le opere artistiche e scientifiche, sia gli scritti ispirati alla fantasia, sia saggi che articoli. La protezione rientra nell’ordinamento italiano fra i diritti inviolabili dell’uomo; protezione sancita per la prima volta con la legge n. 633 del 22 aprile 1941, che, individua le questioni relative alla durata del diritto d’autore, alle norme di utilizzazione economica in relazione all’opera e alle tipologie di opera protette. Nonostante i numerosi interventi giurisprudenziali la legge richiamata, è ancora il punto di riferimento per riconoscere quali opere siano tutelate legalmente.

Il Codice Civile Italiano contiene nel titolo IX (dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali) delle norme che tutelano le opere protette da diritto d’autore, in particolare negli articoli n. 2575 e 2576: il primo individua le opere di ingegno coperte da diritti che mostrano carattere creativo relative al mondo della scienza, della letteratura, della musica, delle arti, dell’architettura, delle opere teatrali e cinematografiche; il secondo chiarisce la durata del diritto individuando la vita dell’autore e i 70 anni successivi la sua morte. In questo modo, il diritto d’autore rientra a pieno titolo nell’eredità, e come tale tutelato nell’ordinamento Giuridico.

I redditi e i ricavi che derivano dal diritto d’autore sono tassati e pertanto dichiarati come qualsiasi altro reddito. Se l’autore non svolge in via abituale una professione legata alle casse previdenziali Enpals (artisti) si procede alla gestione previdenziale separata. Se i redditi da diritto d’autore sono percepiti non dall’autore stesso ma dai suoi eredi non si applica nessuna deduzione all’importo lordo del compenso.

Anche il copyright equivale al diritto d’autore, in quanto in questo si individua il diritto di utilizzazione dell’opera. In Italia deputato alla registrazione di un’opera è la SIAE; sulle opere registrate si trovano i segni distintivi di tale registrazione. Questo perché la SIAE ha al suo interno diversi settori, fra cui uno appositamente creato per la registrazione di programmi informatici. L’ adesione alla SIAE non è obbligatoria e i diritti d’autore sono validi in ogni caso, nel momento in cui si crea un’opera d’ingegno. Alcuni nel campo dell’editoria scelgono soluzioni differenti dal copyright, i più noti sono il copyleft (cessione a terzi del diritto di diffusione libera dell’opera fatta salva la non monetizzazione dell’opera da parte delle persone i cui diritti vengono ceduti) e i creative commons (libera diffusione del sapere scientifico e informatico che consente a chiunque di lavorare sulla programmazione, che è trasparente visibile e modificabile da chiunque). I brevetti invece tutelano l’invenzione attraverso la registrazione dello stesso, ottenendo l’esclusiva sullo sfruttamento dell’opera. I diritti di sfruttamento commerciale restano all’autore, a meno che quest’ultimo non decida di cedere il brevetto in esclusiva a terzi. Per la registrazione del brevetto è necessario depositare all’ufficio brevetti una domanda pre-impostata dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Esistono tre tipologie di brevetti, che hanno costi e conseguenze differenti: i brevetti nazionali, europei e internazionali. Ognuno di questi è valido solo nel territorio di riferimento per il quale è registrato. Il deposito di brevetto è una garanzia contro eventuali plagi: di solito passano diversi anni prima che il brevetto sia analizzato e registrato ufficialmente dall’ufficio competente. Anche in questo caso i diritti d’autore permangono dopo settant’anni dalla morte dell’autore cui se ne riconosce la paternità. Passato questo lasso di tempo l’opera è utilizzabile da chiunque, senza che ne vengano richiesti compensi o autorizzazioni.

La svolta legislativa in Europa in riferimento alla nuova normativa sul copyright è stata anticipata da una serie di interventi giurisprudenziali. Sono state emesse, alcune sentenze in materia tese ad inquadrare la responsabilità devoluta agli Internet Service Providers. Le pronunce evidenziano le problematiche iniziali ad inquadrare e qualificare le responsabilità di coloro che agiscono nella rete. La difficoltà sottesa al modo di internet e, l’assenza di una legislazione adeguata, hanno reso complicato definire i responsabili della distribuzione, pubblicizzazione, detenzione o cessione a terzi di contenuti. Alcuni consideravano responsabili i cosiddetti content providers, gli autori materiali della immissione in rete di dati illeciti; altri i network providers, ossia i proprietari di telecomunicazione; altri gli accessi providers, ossia coloro che forniscono l’accesso in rete o i service providers, ossia i fornitori di servizi che si rivolgono all’utente finale consentendogli il collegamento ad Internet. Nel complesso quadro Italiano la giurisprudenza ha cercato di intervenire in materia per definire ruoli e responsabilità. Prima dell’approvazione della direttiva europea sul copyright (marzo 2019), nel nostro Paese, secondo la giurisprudenza prevalente, l’Internet Service Provider, non era responsabile dei contenuti illeciti caricati dagli utenti sulla rete, in quanto non vi era un obbligo di vigilanza. L’8 agosto del 1996 il Tribunale di Napoli sostenne al contrario la responsabilità dell’ISP omissis «per aver autorizzato, consentito o comunque agevolato il comportamento illecito» Con tale ordinanza il Tribunale ritenne responsabile di illecito di concorrenza sleale, a titolo di compartecipazione colposa, il provider, ordinando la chiusura del sito sul presupposto che omissis: «il proprietario di un canale di comunicazione destinato ad un pubblico di lettori – al quale va equiparato quale organo di stampa un sito Internet – ha l’obbligo di vigilare sul compimento di atti di concorrenza sleale eventualmente perpetrati attraverso la pubblicazione di messaggi pubblicitari di cui deve verificare la natura palese, veritiera e corretta concorrendo in difetto e a titolo di responsabilità aquiliana nell’illecito di concorrenza sleale».Nell’anno successivo sempre il Tribunale di Napoli confermò il suo orientamento in una pronuncia, ove equiparava la rete ad un organo di stampa attribuendo in capo al proprietario di un canale di comunicazione o gestore di siti Internet omissis «obblighi precisi di vigilanza sul compimento di atti di concorrenza sleale eventualmente perpetrati attraverso la pubblicazione dei messaggi pubblicitari». In controtendenza la pronuncia del Tribunale di Roma del 4 luglio 1998; sentenza, con la quale, si creò un divario tra una linea di attribuzione di responsabilità all’ISP per il controllo sui contenuti immessi da altri soggetti nei suoi siti, e una linea di esonero dell’ISP dall’obbligo di controllo sui contenuti. Tale Sentenza, infatti escluse la responsabilità dell’Isp: il provider eserciterebbe solo la funzione di mettere a disposizione degli utenti lo spazio virtuale del sito, senza avere alcun potere di controllo e di vigilanza sui contenuti. A seguito di tale sentenza, la giurisprudenza italiana non cambiò orientamento, tendendo ad esonerare la responsabilità del mero gestore del sito.
Anche in tema di uso delle immagini tratte dai social network la sentenza n. 12076 del Tribunale di Roma, depositata l’1 giugno 2015, statuisce che le foto pubblicate non possono essere riprodotte altrove senza il consenso del titolare dei diritti. È stata, però, la sentenza n. 3512/2019 del Tribunale di Roma, emessa nell’imminenza della nuova direttiva sul copyright, e depositata il 15 febbraio 2019, a rappresentare il vero pilastro. I giudici del Tribunale di Roma hanno condannato il gigante del digitale più utilizzato e famoso, chiamato in giudizio, per violazione del diritto d’autore e diffamazione, riconoscendo l’illiceità della condotta del social network e condannandolo a rispondere delle sue responsabilità. La vicenda riguardava l’apertura di una pagina dedicata ad un cartone animato trasmesso da una rete televisiva; alcuni link di quella pagina conducevano da un lato a contenuti tutelati dal diritto d’autore illecitamente caricati, dall’altro a pesanti insulti e commenti denigratori indirizzati all’interprete della sigla della serie animata. Nonostante le numerose diffide, il social network si era rifiutato di rimuovere i contenuti e i link oggetto di causa. La sentenza mette in evidenza la precisa responsabilità in capo agli Internet Service Providers che, se da una parte, a livello europeo non risultano responsabili per le informazioni trattate e le operazioni compiute dagli utenti del servizio (direttiva 2000/31/CE) con riferimento all’attività di hosting (caso discusso), la loro responsabilità deve essere esclusa (articolo 16 comma 1, d.lgs. n. 70 del 2003) a condizione che lo stesso non sia effettivamente a conoscenza del fatto o che l’informazione è illecita e, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione. Tale esenzione è stabilita anche qualora il provider, messo a conoscenza dei fatti, si attivi immediatamente per rimuovere i contenuti “incriminati”, impedendone anche l’accesso agli utenti. Nel caso analizzato, il Tribunale romano ha ritenuto che le lettere di diffida inviate dalla rete televisiva al social network, che intimavano di rimuovere il contenuto tutelato da copyright, fossero circostanziate, in quanto contenevano informazioni sui contenuti illeciti e l’indicazione dell’url relativo alla pagina web. Tale sentenza costituisce una svolta che, inquadra i principi stabiliti dalla direttiva europea sul copyright approvata: si tratta della prima decisione con cui in Italia viene riconosciuta la responsabilità di un social network per una violazione avvenuta anche solo attraverso il cosiddetto “linking”, ovvero la pubblicazione di link a pagine esterne alla propria piattaforma. Viene così recepita ufficialmente in questo modo in Italia l’ormai consolidata giurisprudenza europea in tema di violazioni del diritto d’autore. Nonostante il quadro normativo complesso resta ferma la tutela della creatività, elemento indispensabile affinché l’opera, nel suo complesso, rapportata alla legislazione Italiana e a quella Europea, sia “il risultato della creazione intellettuale dell’autore” (Corte UE 16/07/2009, C-5/08).

 

FONTI:

www.diritto.it/il-diritto-dautore/

www.studiocataldi.it/guide_legali/pillole/leggi-a-tutela-del-diritto-d-autore.asp

www.dirittodellinformazione.it/la-giurisprudenza-italiana-in-materia-di-diritto-dautore/

 

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