giovedì,6 Novembre 2025

HomeCulturaAVVOCATI E SOCIAL MEDIA: TRA VISIBILITA' DIGITALE E LIMITI DEONTOLOGICI

AVVOCATI E SOCIAL MEDIA: TRA VISIBILITA’ DIGITALE E LIMITI DEONTOLOGICI

Negli ultimi anni, il rapporto tra avvocatura e comunicazione digitale si è evoluto in modo rapido e, per certi versi, dirompente. Se fino a qualche tempo fa l’idea stessa che un avvocato potesse pubblicizzare la propria attività era vista con sospetto e cautela, oggi l’utilizzo dei social network è divenuto una prassi diffusa, in alcuni casi addirittura centrale nella strategia professionale. Tuttavia, questo nuovo scenario ha posto – e continua a porre – importanti questioni sotto il profilo deontologico, normativo ed etico.

La professione forense, per sua natura, è regolata da principi di dignità, decoro e indipendenza, sanciti già nell’articolo 9 del Codice Deontologico Forense (CDF). Non è dunque una professione che può essere gestita secondo le logiche puramente commerciali o promozionali di altri settori, e questo vale anche nel mondo digitale.

Il Codice Deontologico Forense, aggiornato dal Consiglio Nazionale Forense (CNF), dedica in particolare gli articoli 17, 35 e 37 alla regolazione della pubblicità informativa. L’art. 17 stabilisce che l’avvocato può rendere note le informazioni sulla propria attività professionale, ma solo se ciò avviene con modalità trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli e non comparative. Questo implica che la promozione della propria figura professionale non possa mai assumere i toni del marketing aggressivo o commerciale: è ammesso informare, ma non “vendere”.

Ancora più significativo è l’art. 35, che vieta all’avvocato di dare pubblicità alla propria attività professionale con modalità che possano generare aspettative infondate o creare false rappresentazioni delle proprie capacità o risultati. Questo punto è cruciale nell’era dei social media, dove il linguaggio è spesso enfatico, immediato, semplificato e visivo. Promettere “risultati certi”, “tempi garantiti” o fare affermazioni come “vinco il 99% delle cause”, rappresenta una violazione palese del codice deontologico e può costituire motivo di sanzione disciplinare.

Non mancano esempi concreti. La sentenza n. 23/2019 del Consiglio Nazionale Forense ha ribadito che anche una pubblicità online apparentemente innocua può costituire infrazione se non rispetta i criteri del Codice. Nel caso specifico, un avvocato aveva utilizzato il proprio sito per pubblicizzare la rapidità dei suoi servizi e la garanzia di esiti favorevoli. Il CNF ha affermato che tali dichiarazioni, proprio perché veicolate tramite internet e accessibili a un pubblico ampio e indistinto, avevano una capacità lesiva dell’immagine della professione ben più ampia rispetto alla comunicazione analogica tradizionale.

Un altro caso degno di nota è stato affrontato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Milano, che nel 2023 ha ammonito un giovane avvocato per aver pubblicato su TikTok brevi video divulgativi con contenuti considerati “troppo semplificati”, corredati da didascalie con slogan sensazionalistici, privi di contestualizzazione giuridica e con un linguaggio definito “da influencer”. Il Consiglio ha ritenuto che l’intenzione divulgativa fosse legittima, ma che la forma adottata avesse travalicato i limiti imposti dalla dignità professionale.

Nonostante ciò, l’uso dei social media non è vietato: al contrario, il CNF riconosce che l’evoluzione digitale può essere anche uno strumento di apertura e trasparenza nei confronti della società. L’avvocato, oggi, può e deve saper comunicare – ma deve farlo con consapevolezza. È del tutto legittimo, ad esempio, gestire un profilo LinkedIn dove si condividono articoli giuridici, partecipazioni a convegni, novità normative, oppure avere un sito personale o uno studio con sezioni informative ben curate. Anche l’uso di Instagram o Facebook è possibile, purché con contenuti che non scadano nel sensazionalismo o nella volgarizzazione della professione.

In questo contesto, il confine tra libertà di espressione e dovere deontologico è spesso sottile. L’art. 21 della Costituzione tutela il diritto alla libera manifestazione del pensiero, ma l’esercizio di una professione regolamentata impone un bilanciamento tra diritti costituzionali e responsabilità istituzionali. Quando l’avvocato parla in pubblico – anche su un social – parla sempre anche come avvocato, non solo come cittadino. Di conseguenza, ogni comunicazione pubblica deve essere attentamente valutata alla luce del proprio ruolo.

Va poi aggiunto che, con il crescente uso dei social, molti Ordini Forensi locali hanno emanato linee guida specifiche, per aiutare gli iscritti a orientarsi nel panorama digitale. L’Ordine degli Avvocati di Roma, ad esempio, ha raccomandato l’adozione di criteri di sobrietà, chiarezza e veridicità nella pubblicazione di contenuti social, sottolineando che l’identità digitale dell’avvocato è ormai una sua estensione pubblica e professionale.

In definitiva, il social media può essere una risorsa preziosa per l’avvocato: consente di farsi conoscere, diffondere cultura giuridica, aprire il diritto alla società. Ma è anche una trappola, se utilizzato senza consapevolezza delle regole o con l’intento di inseguire popolarità a tutti i costi. L’avvocato non è un influencer, anche se può utilizzare gli stessi strumenti. La differenza sta nel contenuto, nel tono, nel fine.

Per chi esercita la professione forense oggi, sapersi muovere nel mondo digitale è importante quanto conoscere il codice civile. Ma saperlo fare senza violare i principi fondamentali della deontologia è ciò che distingue un professionista serio da un semplice comunicatore.

Fonti:

  • Codice Deontologico Forense (artt. 17, 35, 37)
  • Sentenza CNF n. 23/2019
  • Linee guida dell’Ordine degli Avvocati di Roma sull’uso dei social media
  • Consiglio Distrettuale di Disciplina – Milano, provvedimento del 2023
  • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 21
  • Il rapporto tra avvocati e social media è un tema di crescente rilevanza nell’ambito della professione legale, specialmente alla luce dell’evoluzione digitale e dell’uso sempre più diffuso delle piattaforme online. Tuttavia, l’uso dei social media da parte degli avvocati deve essere guidato da principi etici e deontologici, al fine di mantenere l’integrità della professione e rispettare le normative vigenti.NT+ Diritto
  • Il Codice Deontologico Forense italiano stabilisce norme precise riguardo alla pubblicità e alla comunicazione degli avvocati, inclusi i contenuti diffusi attraverso i social media. In particolare, l’articolo 35 del Codice vieta la pubblicità ingannevole, la promessa di risultati certi e l’accaparramento di clientela. Queste disposizioni si applicano anche alle attività online, come evidenziato dalla sentenza n. 23/2019 del Consiglio Nazionale Forense, che ha sanzionato un avvocato per aver promesso prestazioni gratuite e tempi di risoluzione rapidi sul proprio sito web. NT+ DirittoAFEC+6Altalex+6Reti di Giustizia+6AFEC
  • Inoltre, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7501/2022, ha ribadito che la pubblicazione di moduli per la nomina a difensore sui social media costituisce una violazione dell’articolo 37 del Codice Deontologico, che proibisce l’offerta di prestazioni professionali senza richiesta. NT+ Diritto+2Altalex+2Claudia Morelli – ClaMor+2
  • Tuttavia, non tutte le attività online degli avvocati sono vietate. Il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza RD 81/22, ha stabilito che l’invito pubblico sui social a promuovere un’azione legale non costituisce necessariamente violazione del Codice Deontologico, a condizione che non vi sia accaparramento di clientela. Reti di Giustizia+3NT+ Diritto+3Abogacía+3Reti di Giustizia+4Claudia Morelli – ClaMor+4NT+ Diritto+4
  • A livello internazionale, l’International Bar Association (IBA) ha elaborato principi per l’uso responsabile dei social media da parte degli avvocati, che includono l’indipendenza, l’integrità, la responsabilità, la riservatezza, la reputazione e l’adozione di politiche chiare sull’uso dei social media. Abogacía
  • In sintesi, mentre i social media offrono opportunità significative per la promozione e la comunicazione degli avvocati, è fondamentale che tali attività siano condotte nel rispetto delle norme deontologiche e delle leggi applicabili, al fine di preservare l’etica e la reputazione della professione legale.

ALTRI ARTICOLI

I più Popolari

Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.