Di Lidia Caso Cultura, Ius & Lex 14 agosto 2020 Il Telemarketing è definito come l’insieme delle attività di marketing effettuate attraverso il telefono, oggi nessuno di noi può definirsi esonerato da tale tipo di telefonate. Ci si pone spesso il problema però di come tutelarsi dalla sempre e più eccessiva insistenza di alcuni operatori che, in spregio ad ogni regola di buon senso, chiamano nelle ore più assurde del giorno. (Fonte https://www.laleggepertutti.it/). Il primo strumento stabilito dal nostro ordinamento è l’iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni; coloro che sono intestatari di una linea telefonica fissa, risultante da elenchi telefonici pubblici, possono chiedere l’iscrizione del numero all’interno di questo registro con il risultato di proibire agli operatori di essere contattati. Tale attività permette di rimanere visibili sugli elenchi ma non presta il consenso al ricevimento di chiamate pubblicitarie. (Fonte https://www.laleggepertutti.it/). I tempi per rendere efficace l’iscrizione variano tra i dieci e i quindici giorni dall’invio della richiesta. Il problema è che spesso nonostante l’inserimento del numero all’interno del Registro, le chiamate da parte dei telemarketing continuano. L’unico modo per bloccare tale tipo di attività è chiedere direttamente al promotore che ci ha contattato chi è il titolare del trattamento, come ha avuto i nostri riferimenti e chiederne l’immediata cancellazione mediante l’invio di una raccomandata a/r. Al ricevimento di un’ulteriore chiamata, si potrà ricorrere al Garante della privacy ovvero all’autorità Giudiziaria se si ha intenzione di chiedere il risarcimento (Fonte https://www.laleggepertutti.it/). Sul sito istituzionale è possibile reperire i modelli destinati alla richiesta e chiedere in tal modo protezione dalle incessanti chiamate. La segnalazione al Garante è gratuita; è necessario indicare il numero della propria utenza telefonica sul quale sono state ricevute le chiamate promozionali, la data, l’ora della chiamata e la società che pubblicizza i prodotti o i servizi nel corso della conversazione (Fonte integrale: https://www.laleggepertutti.it/). Se conosciuto, deve essere indicato nella segnalazione al Garante anche il numero dal quale è stata effettuata la chiamata. A tal proposito è obbligo per gli operatori mostrare il numero dal quale effettuano la chiamata. L’indicazione di tutte le informazioni renderà più agevole l’accertamento da parte dell’Autorità. Si precisa che tale tipo di tutela non ha carattere giurisdizionale: pertanto, non si potrà chiedere il risarcimento del danno. Ovviamente per poter attivare le tutele di cui innanzi bisogna non aver acconsentito al trattamento dei propri dati per finalità di telemarketing allo specifico soggetto che ha effettuato la chiamata. (Fonte integrale: https://www.laleggepertutti.it/). Se si desidera una tutela piena, la persona può rivolgersi all’autorità giudiziaria, citando la compagnia responsabile e chiedendo il risarcimento del danno. La prova del danno derivante dalla lesione della propria privacy, non sempre è di facile dimostrazione; si preferisce infatti rimettersi ad una valutazione equitativa del Giudice (Fonte https://www.laleggepertutti.it/). In tale operazione bisognerà dimostrare: 1. l’avvenuta iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni (è possibile contattare il Registro stesso per chiedere una certificazione); 2. il ricevimento della telefonata indesiderata, da allegare attraverso la richiesta dei tabulati telefonici alla propria compagnia o da provare mediante testimoni che hanno assistito alla chiamata. Dal punto di vista penale sarebbe possibile denunciare l’operatore per molestia o disturbo alle persone. Il codice penale, infatti, punisce con l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino a 516 euro chiunque, col mezzo del telefono, per petulanza o altro motivo biasimevole, reca a taluno molestia o disturbo; la Corte di Cassazione, con una recentissima sentenza, ha però stabilito che il reato appena descritto non sia applicabile al telemarketing, visto che la norma punisce la condotta molesta sorretta da motivo biasimevole, cioè dalla finalità colpevole di nuocere agli altri (Fonte https://www.laleggepertutti.it/). È di recente approvazione al Senato, un nuovo disegno di legge teso a regolarizzare il telemarketing selvaggio. Il provvedimento si articola lungo due importanti innovazioni: 1. l’introduzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato, con l’intento di rendere riconoscibile le chiamate commerciali; 2. l’obbligo, per tutte le società che utilizzano il telemarketing, di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all’inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all’aggiornamento delle proprie liste al fine di evitare di contattare tutti quegli utenti iscritti nel Registro citato. Quest’obbligo sarà accompagnato da specifiche sanzioni in caso di trasgressione (Fonte integrale https://www.laleggepertutti.it/). E’ recente l’intervento del Garante a tutela di continue segnalazione ricevute da parte dei consumatori a causa dell’operato di una nota compagnia Italiana nel campo della telefonia mobile. Detti consumatori si erano lamentati per aver ricevuto telefonate e sms dal contenuto promozionale nonostante non avessero manifestato, né al momento della stipula del contratto telefonico né successivamente, il proprio consenso, al trattamento dei dati per finalità promozionali. (Fonte integrale https://www.diritto.it/). A seguito dei controlli effettuati per accertare l’eventuale violazione della normativa in materia di privacy e di trattamento dei dati personali per finalità di natura promozionale nelle forme dell’attività di telemarketing e teleselling (invio di sms), la Società aveva precisato che tutte le attività di promozione erano state effettuate esclusivamente nei confronti di coloro che avevano prestato il consenso al trattamento dei dati; mentre l’attività promozionale nei confronti dei potenziali clienti era gestita dai partner della Società, designati quali responsabili del trattamento dei dati personali, i quali potevano condurre attività di telemarketing e telesselling senza inibizioni; era preclusa a questi ultimi però la possibilità di effettuare attività promozionali attraverso l’invio di sms, salvo richiesta di apposita autorizzazione alla Società. (Fonte integrale https://www.diritto.it/).Nel corso degli accertamenti condotti dal Garante è emerso che la Società non aveva conoscenza delle liste di utenze telefoniche in mano ai partner, ed utilizzati per effettuare attività promozionali nei confronti di coloro che non erano clienti, né tantomeno la Società aveva verificato la corrispondenza di queste liste ai requisiti legali per la lecita effettuazione di chiamate ai fini promozionali. Ciò che la Società faceva era quello di impartire ai partner le istruzioni per il corretto adempimento degli obblighi di legge in materia di trattamento e protezione dei dati personali, limitandosi a verificare l’operato di questi mediante l’invio di un formulario cartaceo( Fonte integrale https://www.diritto.it/). Il Garante aveva avuto anche modo di controllare che la Società non era al corrente delle modalità con cui i partner registravano la volontà dei potenziali clienti di non essere più contattati a fini promozionali; in buona sostanza quello che la Società si limitava a fare nel momento in cui riceveva l’opposizione al trattamento dei dati ai fini promozionali, era quello di risalire al partner autore del contatto promozionale ed invitare a non contattare più il cliente (Fonte https://www.diritto.it/). Infine, durante gli accertamenti era emerso che la modifica della volontà degli utenti di non essere contattati per attività promozionali era subordinata alla modifica della password nell’area dedicata ai clienti; bisognava pertanto accedere all’area personale attraverso le credenziali e cambiare la password, al fine di rendere efficace ogni modifica (Fonte https://www.diritto.it/). Il Garante, in merito alle anomalie riscontrate, ha ravvisato nel trattamento dei dati personali una violazione della normativa in materia di privacy, a causa di una serie di operazioni effettuate senza il consenso degli interessati disponendo l’adozione da parte della Società di tutte quelle misure tecnico-organizzative idonee a prevenire i contatti commerciali indesiderati, mediante la creazione di una black list per bloccare l’operatore ad effettuare contatti verso determinati utenti (Fonte https://www.diritto.it/). Riassumendo: dall’analisi effettuata abbiamo quindi diversi modi per tutelarci dalle attività di telemarketing e precisamente: 1. Agendo in via giudiziaria per la richiesta di un risarcimento danni; 2. Chiedendo gratuitamente l’iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni; 3. Richiedendo tutela al Garante privacy. Per quanto afferisce la richiesta di risarcimento danni come innanzi detto, non sempre la prova risulta facile. Bisognerà dimostrare attraverso tabulati telefonici e testimonianze: 1. Che vi sia stato un comportamento scorretto o illegittimo di qualcuno; 2. deve esistere un nesso causale tra il comportamento scorretto e il danno subito; 3. si deve provare che il nesso causale tra comportamento e danno sia effettivo. Ultimo interessante ed inciso intervento del Garante è stato quello di sanzionare, a seguito degli accertamenti effettuati e delle diverse segnalazioni e reclami ricevuti all’indomani della piena applicazione del GDPR, una nota Società di gas e luce. L’Autorità ha ingiunto l’implementazione di procedure e sistemi di verifica dei consensi delle persone inserite nelle liste contatti, nonché la definitiva automatizzazione dei flussi di dati dal proprio database alla black list per coloro che non desiderano ricevere pubblicità in uso presso la società. Ha vietato alla società l’uso dei dati forniti dai list-provider senza l’acquisizione di uno specifico consenso alla loro comunicazione (Fonte http://www.dirittoegiustizia.it/) sanzionando, in tal modo, anche la prassi relativa alla conclusione di contratti non richiesti nel mercato libero della fornitura di energia e gas. Dagli accertamenti è emerso che le condotte adottate nell’acquisizione di nuovi clienti mediante alcune agenzie esterne, per modalità organizzative e gestionali, hanno determinato trattamenti non conformi al Regolamento UE, in quanto contrari ai principi di correttezza, esattezza e aggiornamento dei dati (Fonte https://www.privacy.it/). Il Garante, oltre alla sanzione, ha ingiunto alla società l’adozione di misure correttive e l’introduzione di specifici alert per rilevare anomalie procedurali (Fonte https://www.cybersecurity360.it/). In tale modo è stato dato un duro colpo al marketing selvaggio bloccando telefonate pubblicitarie effettuate senza il consenso della persona contattata nonostante l’esplicito diniego a ricevere chiamate promozionali (Fonte https://www.piselliandpartners.com/) e con l’assenza di misure tecnico organizzative in grado di recepire le manifestazioni di volontà degli utenti, cercando di regolarizzare le modalità di acquisizione dei dati dei potenziali clienti bloccando tempi di conservazione dei dati superiori a quelli consentiti. Condividi con: Facebook Google+ Twitter Pinterest Lidia Caso Google+ Facebook Twitter linkedin Articolo Precedente Palazzo Pignatelli d... Articolo Successivo Luca Pugliese. Canta...