Di Lidia Caso Cultura, Ius & Lex cultura, ius&lex, vocazione territoriale, xd magazine 19 settembre 2017 Il diritto alle ferie sancito e tutelato dall’art 36 comma 3, della Costituzione stabilisce che il lavoratore ha diritto alle ferie annuali retribuite “e non può rinunziarvi”: è un diritto avente come finalità quella di garantire e consentire un recupero dell’integrità fisica e psichica del lavoratore. Il datore di lavoro, ha l’obbligo di assegnarlo ed il dipendente il diritto di richiederlo ed il dovere di fruirne. In linea con la costante giurisprudenza avvalorata dal decreto legislativo 66/2003 che regolamenta l’istituto delle ferie, il decorso del termine di riferimento per il godimento delle ferie non fà venir meno il diritto alla fruizione delle stesse. Il legislatore con il decreto legislativo 213/2004 ” Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro” ha dettato una specifica disciplina concernente la determinazione del periodo di fruizione delle ferie, stabilendo che, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva il periodo di ferie và goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Tale disciplina, come espressamente stabilito dal legislatore, trova applicazione esclusivamente nei casi in cui la contrattazione collettiva non abbia disciplinato la materia.( Fonte: Tutto: http://www.pensionioggi.it/notizie/pubblico-impiego/statali-ecco-le-linee-guida-dell-aran-in-materia-di-ferie-e-malattia-9087979#ixzz4mXBNRYrX). Sul sito delle piccole e medie imprese è stata recentemente effettuata una panoramica su ferie e permessi retribuiti in Italia, comparandoli con quelli in ambito privato. Spettanti a tutti i lavoratori dipendenti, tali periodi vengono maturati nel corso dell’anno lavorativo; il diritto alle 4 settimane di ferie non si applica tuttavia ai lavoratori con contratto a progetto o co.co.co., trattandosi di prestazioni di natura autonoma. Delle 4 settimane di ferie, 2 devono essere concesse in forma continuativa nell’arco dell’anno in cui queste sono state maturate, le restanti 2 settimane devono essere fruite nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione. Il tutto salvo deroghe della contrattazione collettiva. Il periodo di ferie matura in proporzione all’attività effettivamente svolta, per cui in base al numero dei giorni che sono stati effettuati dal dipendente, nelle seguenti tipologie di contratti: subordinati; modificati a seguito della Legge Biagi; lavoratori intermittenti; lavoro ripartito. In caso di contratto part-time si distinguono i seguenti casi: orizzontale, le ferie spettano nella stessa misura prevista per i dipendenti full time; verticale le ferie sono proporzionate alla durata della prestazione. Agli apprendisti nel settore metalmeccanico dell’industria spettano periodi di ferie diversi a seconda dell’età a quelli sotto ai 16 anni spettano 30 giorni; a quelli con più di 16 anni spettano 4 settimane di ferie all’anno. In generale i periodi di malattia concorrono alla maturazione dei giorni di ferie, anche la maternità per i periodi di astensione obbligatoria e di congedo paternità. Concorrono alla maturazione delle ferie anche i permessi presi per malattia del figlio, fino agli 8 anni di età, ed esclusivamente per il ricovero in ospedale. Fanno inoltre maturare le ferie anche i periodi di congedo matrimoniale, i permessi seggi elettorali, sindacali, esami, concorsi, donazione di sangue, i contratti di solidarietà, gli infortuni e le malattie professionali. Non danno invece luogo a ferie i giorni di astensione facoltativa e i periodi di sciopero, anche se in questo caso bisogna verificare i diversi accordi del contratto di lavoro, nonché i licenziamenti illegittimi. La fruizione delle ferie non può avvenire ad ore, come avviene di consueto con i permessi per entrare dopo o uscire prima dal lavoro. Stesso discorso per la malattia, anch’essa non frazionabile. Nessun vincolo invece alla fruizione delle ferie successivamente ad un’assenza per malattia e, quindi, senza la ripresa del servizio, previo via libera del datore di lavoro. Il datore di lavoro privato e l’Amministrazione Pubblica possono interrompere le ferie e far rientrare al lavoro un dipendente purché la richiesta sia motivata da oggettive e prevalenti necessità organizzative e pena il versamento di un risarcimento, ovvero il rimborso delle spese documentate di viaggio. Il lavoratore avrà diritto poi a consumare la parte restante in un secondo momento. Ovviamente il lavoratore ha sempre la possibilità di sospendere le ferie per malattia, propria o di un proprio figlio, con adeguata e debita documentazione o ricovero. Bisogna tener conto di particolari accortezze per l’interruzione delle ferie nel caso in cui il dipendente pubblico o privato in ferie si ammali all’estero. Sia per i dipendenti pubblici che per quelli privati, non è prevista la monetizzazione delle ferie non godute essendo un diritto irrinunciabile, a prescindere dalla mansione, qualifica o contratto di lavoro, volto a preservare lo stato psicofisico dello stesso lavoratore, a meno che il dipendente non venga licenziato o si dimetta. Per quanto riguarda la Legge 104/1992, che consente di ottenere permessi retribuiti per l’assistenza ai familiari con gravi disabilità, l’Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) con un report in materia di assenze per malattia, infortuni sul lavoro, causa di servizio e ferie nel settore pubblico ha precisato che, a meno di specifiche situazioni, non si possono convertire le ferie già fruite nei tre giorni di permessi concessi dalla 104. Tali permessi, inoltre, possono essere presi anche durante le ferie (interpello 20/2016 del Ministero del Lavoro, 20 maggio 2016), che in automatico vengono sospese (fonte: http://quifinanza.it/lavoro/ferie-e-malattia-nel-pubblico-e-nel-privato-le-novita/129654/). L’Aran ha più volte trattato la problematica tra i dipendenti pubblici settore per settore, dai ministeriali agli insegnanti, cercando tramite raccolte sistematiche degli orientamenti applicativi delle linee guida o meglio delle «indicazioni operative» in materia. Tali linee guida, che guardano a tutti i settori della P.A, dagli insegnanti ai ministeriali, hanno chiarito per chi magari vorrebbe smezzare la giornata, partendo ad esempio la sera, che: «la fruizione delle ferie non può avvenire ad ore»; e lo stesso vale per la malattia, la quale «non è frazionabile», anche se più volte si è cercato di far ricadere i permessi ad ore per le visite specialistiche sotto la voce malattia. Non solo, il dipendente può essere richiamato a lavoro dal mare o dalla montagna, ma in questo caso scatta il risarcimento: «per oggettive e prevalenti necessità organizzative l’amministrazione può far rientrare in servizio il dipendente in ferie» ma «il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese documentate di viaggio», scandisce l’Agenzia ( fonte:http://net.cisl.it/~cisluniversita.lecce/FOV3-0008318B/FOV3-00071EE5/FERIE-%20I%20NUOVI%20ORIENTAMENTI%20APPLICATIVI%20DELL%E2%80%99ARAN.pdf?Plugin=Block).A ciò si aggiunge che «occorre segnalare che non si rinvengono disposizioni, legislative o contrattuali, ostative alla fruizione delle ferie successivamente ad un’assenza per malattia e, quindi, senza la ripresa del servizio». Il via libera sulle ferie è tuttavia rimesso al capo. Ed è anche lecito sospendere le ferie per malattia, ma solo dietro adeguata e debita documentazione o ricovero( Fonte: Tutto: http://www.pensionioggi.it/notizie/pubblico-impiego/statali-ecco-le-linee-guida-dell-aran-in-materia-di-ferie-e-malattia-9087979#ixzz4mXBNRYrX). Non si potrà utilizzare la malattia per attività sindacale, che «appare incompatibile con il riposo psico-fisico necessario ad una rapida ripresa della prestazione lavorativa». Si deve dunque ricorrere ai permessi ad hoc. Quanto alla legge 104, l’Agenzia precisa che, a meno di specifiche situazioni, non si possono convertire le ferie già fruite in tre giorni di permessi per assistenza a portatori di handicap. E a differenza della malattia, i permessi ex 104 non possono neppure essere presi nel mezzo delle ferie ( fonte: https://www.jobinup.it/ferie-permessi-laran-chiarisce-dubbi-dipendenti-della-p/.di Mariagiulia Votta) La ‘stretta’, come l’hanno già definita gli statali è stata uno degli effetti collaterali dell’accordo firmato lo scorso 30 novembre tra i sindacati e il governo per il rinnovo dei contratti. Tale tipo di provvedimenti è stato reso necessario a causa purtroppo delle sempre più frequenti assenze sul posto di lavoro. Secondo un’indagine nel 2015, nel pubblico impiego, sono stati totalizzati 30 milioni 24 mila e 838 giorni di assenze per malattia, in media 9,2 giorni a persona. Questi, sommati a permessi vari, congedi, permessi della legge 104 e scioperi portano il totale a 19,3 giorni di assenza media ogni anno a persona. Nel settore privato i dati cambiano nettamente: qui i giorni di assenze varie sono 13 a persona, quasi il 50 per cento in meno. I permessi retribuiti, inclusi quelli ex legge 104, solo nel 2015 hanno interessato 440mila lavoratori su 3,5 milioni dipendenti pubblici. Nel privato il dato è fermo a 450mila su un totale di 12-13 milioni di lavoratori. Anche qui, dunque, il rapporto è sproporzionato: il numero medio annuo di giorni di permesso del settore pubblico è quattro volte superiore a quelli del privato, con un costo per lo Stato di 1,6 miliardi di euro. Per quanto riguarda la questione malattie strategiche, statisticamente, i giorni di malattia cadono soprattutto di lunedì (nel 29% dei casi). Ancora, secondo i dati della Cgia di Mestre, nella Pa sono esattamente il doppio rispetto al settore privato, il 27,1% contro il 12,3%. Ma soprattutto nei ministeri, negli enti e negli uffici pubblici si ammala il 55% del personale, nelle fabbriche e negli uffici privati solo il 35%. ( fonte https://www.leggioggi.it/2017/02/21/legge-104-novita-2017-abuso-permessi-pubblico-impiego/). Le novità sono tutte rivolte a combattere il fenomeno dell’assenteismo seriale o di massa; tutte indicazioni che saranno parte integrante del nuovo meccanismo di licenziamento nella Pubblica Amministrazione. In definitiva, tale comportamento sarà ritenuto valido per il licenziamento soprattutto nei casi in cui le ripetute assenze singole o di massa, si concentrano nei giorni immediatamente precedenti o successivi quelli festivi, collegati a stati di malattia. ( fonte http://it.blastingnews.com/lavoro/2017/01/vita-dura-per-i-dipendenti-pubblici-si-inaspriscono-malattie-e-permessi-ecco-cosa-cambia-001404031.html). Condividi con: Facebook Google+ Twitter Pinterest Lidia Caso Google+ Facebook Twitter linkedin Articolo Precedente “Sotto il segno dell... Articolo Successivo Sonata A Kreutzer, s...