Di Lidia Caso Cultura, Ius & Lex 15 ottobre 2020 L’emergenza Covid-19 ha causato molte limitazioni negli spostamenti sia in Italia che all’estero. Per la normativa vigente fino alla data del 17 maggio erano vietati tutti i viaggi e gli spostamenti sul territorio nazionale. La direttiva precisava che: – si poteva uscire dal proprio domicilio per muoversi all’interno della propria regione in uno dei seguenti casi: per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto del 26 aprile include in tale ipotesi quella di visita ai “congiunti”) o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto; – ogni spostamento al di fuori della propria regione deve essere motivato da “esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute”; – era consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comportava uno spostamento tra regioni diverse e le ragioni degli spostamenti fuori dalla propria regione dovevano essere messe per iscritto in un modulo di autocertificazione. ( fonte www.viaggiaresicuri.it). Sono stati predisposti dei vademecum relativi a tutte le spese rimborsabili e a cui hanno diritto i consumatori dopo il varo dei diversi decreti del Governo che, predisponendo oltre alle limitazioni e ai divieti di spostamento, chiusure di tutte le attività, garantendo solo servizi essenziali come alimentari, farmacie, distributori di carburante, edicole ecc nell’ottica del bene comune, hanno inevitabilmente provocato numerosi problemi tra consumatori e fornitori di servizi. I più frequenti hanno coinvolto coloro che hanno disdetto viaggi aerei, ferroviari o marittimi oppure soggiorni presso strutture alberghiere o pacchetti turistici. Su alcune di queste situazioni, le regole per i rimborsi sono stabilite dagli stessi Decreti pubblicati dal Governo, mentre per altre situazioni si deve far riferimento alle regole generali contenute nel Codice Civile e nel Codice del Consumo.( fonte integrale www.consumatori.it). Il riferimento è dato dal Codice civile che, prevede la fattispecie dell’“impossibilità sopravvenuta” della prestazione (art. 1463 cc: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”). Ha diritto al rimborso colui che paga e che non usufruisce del servizio per causa a lui non imputabile. E’ ovvio che nell’attuale situazione di emergenza, al rimborso non può aggiungersi alcun tipo di indennizzo o risarcimento del danno. Per i trasferimenti aerei, ferroviari o marittimi il legislatore dell’emergenza è intervenuto con alcuni provvedimenti (dl 2 marzo 2020, n. 9) precisando che i divieti dell’Autorità integrano il caso di “impossibilità sopravvenuta” con la conseguenza che sussiste il diritto del viaggiatore di vedersi rimborsato l’intero costo del viaggio (se questo deve svolgersi entro il 4 maggio 2020). ( fonte integrale https://www.consumatori.it/articolo/coronavirus-come-disdire-viaggi-scuole-palestre/). I consumatori devono richiedere il rimborso entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza, allegando la documentazione richiesta (ad esempio il titolo di viaggio) e il vettore, nei successivi 15 giorni dalla richiesta, procede al rimborso del corrispettivo versato ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione (fonte integrale www.consumatori.it) Per i trasferimenti in aereo previsti per date successive al 4 maggio 2020 si applica la disciplina generale, dettata dal Regolamento (CE) n. 261/2004 e quindi, in caso di cancellazione del volo da parte della compagnia, il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto o alla riprotezione. Qualora, il volo sia confermato, bisognerà comprendere in quale situazione ci si trova alla data prevista per la partenza per determinare il diritto del consumatore a recedere dal contratto. ( fonte www.consumatori.it). Secondo il d.l. 2 marzo 2020 n.9 (art. 28, 5 comma) per i pacchetti turistici “tutto compreso”, fino al 4 maggio 2020, permanendo il divieto degli spostamenti, si applica l’art. 41 del Codice del Turismo che dà al consumatore la possibilità di recedere dal contratto: l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore oppure può procedere al rimborso (nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del Codice), ma può anche emettere un voucher da utilizzare entro un anno dalla sua emissione (fonte integrale www.consumatori.it). Per espressa previsione del decreto cura-Italia (art. 88), le disposizioni di cui all’articolo 28 del dl 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno da svolgere entro il 4 maggio 2020. Ne consegue che chi aveva prenotato un albergo, ha diritto alla restituzione delle somme versate: insomma, l’albergatore non può trattenere l’anticipo o la caparra, non essendo il consumatore inadempiente. Anche chi aveva prenotato un hotel per lavoro, se non ritiene che sussistano comprovate esigenze per viaggiare, ha diritto alla restituzione di quanto versato. Come per i pacchetti turistici, ricordiamo che per i soggiorni prenotati oltre il 4 maggio 2020 (ad esempio vacanze estive), la normativa non consente attualmente di disdire questo tipo di viaggi. Essendo sospesi a tale data anche i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, programmate dagli Istituti scolastici si può considerare applicabile il dl 2 marzo 2020, n. 9 che, per i casi di sospensione dei viaggi ed iniziative d’istruzione organizzati dalle scuole, sia sul territorio nazionale sia all’estero, il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. (fonte integrale www.consumatori.it). Essendo sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche (frontali) nelle scuole di ogni ordine e grado, il consumatore potrebbe aver diritto ad interrompere i pagamenti a condizione che l’Istituto non stia fornendo una “vera” didattica a distanza. Discorso diverso, invece, per il servizio mensa e per le attività scolastiche integrative, per le quali si consiglia di formalizzare una richiesta di rimborso per iscritto. Qualora la scuola dovesse proporre l’attivazione di corsi a distanza e il consumatore non si ritenesse soddisfatto dalla didattica fornita, si dovranno contestare tempestivamente eventuali difformità; nei casi più gravi è bene comunicare per iscritto il proprio “rifiuto” per i servizi a distanza. Anche per le Università vige il principio delle iniziative a distanza, in questo caso il decreto cura-Italia (art. 101, 5 comma) ha espressamente stabilito che le attività formative svolte a distanza sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari, previa attività di verifica dell’apprendimento nonché ai fini dell’attestazione della frequenza obbligatoria (fonte integrale www.consumatori.it). Essendo state sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, terme (con esclusione di quelle assistenziali), centri culturali, sociali, ricreativi, scuole di ballo ecc il consumatore ha diritto al rimborso della quota parte di abbonamento che non ha usufruito (fonte integrale www.consumatori.it) salva la facoltà di diversi accordi da valutare caso per caso. Medesimo discorso per le manifestazioni organizzate e gli eventi, sia pubblici che privati compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, grandi eventi, cinema, teatri. In questi casi, per espressa previsione del Cura-Italia, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto dei biglietti; i consumatori hanno quindi diritto al rimborso presentando, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, apposita istanza di rimborso, allegando il relativo titolo di acquisto (fonte integrale www.consumatori.it). La richiesta, non va più fatta al venditore, come previsto dal decreto; difatti in fase di sua conversione il legislatore, modificando il testo ha previsto che la domanda va presentata all’organizzatore dell’evento che, invece di rimborsare il corrispettivo versato, potrà provvedere all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisito, da utilizzare entro un anno dall’emissione. Sospendendo la circolazione delle persone su tutto il territorio nazionale, salvo per precisi motivi, anche se il servizio di trasporti è rimasto attivo; il consumatore che non ha usufruito del servizio ha diritto al rimborso della quota parte di abbonamento per impossibilità sopravvenuta. In questo caso è bene recedere immediatamente e per iscritto dal contratto. (fonte integrale www.consumatori.it). Non sono state previste sospensioni per la tassa di possesso dell’auto né riduzioni per le bollette di energia. L’Autorità per l’energia è intervenuta su alcuni termini che riguardano i contenziosi pendenti di luce, acqua e gas (allungando da 120 a 180 giorni il termine per le conciliazioni) e prevedendo che sospensioni e distacchi siano “congelati” fino al 4 maggio. Purtroppo da parte del Governo, nessun vantaggio è stato previsto per le famiglie sul pagamento delle bollette, neppure in termini di estensione dei bonus sociali (fonte integrale www.consumatori.it). Per i mutui e i finanziamenti secondo il decreto “cura-Italia” (Articolo 54), possono sospendere il pagamento delle rate per un periodo di 9 mesi (in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo previsto dall’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007) anche tutti i lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 (ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data), un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 come conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’Autorità. (fonte integrale www.consumatori.it). Anche per i matrimoni a causa del divieto di assembramenti sono previsti risoluzioni contrattuali a condizione che la data dell’evento rientri nel periodo di emergenza. Anche in questi casi soccorre la disciplina civilistica dell’impossibilità sopravvenuta e il consumatore ha diritto al rimborso delle somme versate (anticipi, caparre), ma non al risarcimento di danni ulteriori non essendo l’annullamento ascrivibile al fornitore. L’emergenza potrebbe giustificare il recesso del consumatore da contratti di acquisto stipulati prima dell’emergenza (dal noleggio a lungo termine dell’auto all’acquisto di arredamento, dalle sedute di estetica alla fisioterapia). Si tratta di situazioni da valutare caso per caso, ma nelle quali non è da escludere la facoltà del consumatore di esercitare il recesso giustificato recuperando le somme versate (fonte integrale www.consumatori.it). Nella sommaria analisi delle varie situazioni affrontate dagli italiani negli ultimi tempi è bene prestare attenzione al discorso “ voucher” per i quali la Commissione UE ha inviato a 12 Paesi, Italia compresa, una comunicazione relativa alla possibilità di emissione di voucher a titolo di rimborso per viaggi, biglietti, soggiorni e vacanze inutilizzabili a causa dell’emergenza sanitaria ma anche di consentire agli utenti la possibilità di scegliere tra il buono-viaggio e la restituzione dell’importo pagato. In base alla normativa vigente, in Italia è l’operatore a poter scegliere se rimborsare il cliente o emettere un voucher o ancora proporre un soggiorno/pacchetto di viaggio di valore pari o superiore rispetto a quello acquistato ( onte integrale www.federconsumatori.it). Tale intervento è stato rilevante per un elevato numero di consumatori considerando che nello scenario generale non è possibile e non sarà possibile per qualche tempo stabilire quando e come viaggiare di nuovo e l’utilizzo di un voucher può riservare non pochi problemi soprattutto se, come spesso accade, vengono imposti vincoli rigidi per l’utilizzo del buono stesso. Si confida in un intervento urgente ai fini della tutela non solo delle attività turistiche ma anche dei consumatori. Condividi con: Facebook Google+ Twitter Pinterest Lidia Caso Google+ Facebook Twitter linkedin Articolo Precedente “SURIVANOROK” Il thr... Articolo Successivo Servizio idrico e ca...