Di Lidia Caso Cultura, Ius & Lex cultura, Irpinia, ius&lex, lifestyle, persone, territorio, vocazione territoriale, xd magazine 9 marzo 2020 Già nel 2018 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla problematica inerente il riparto dell’onere della prova in caso di contestazione da parte dell’utente dei consumi eccessivi rilevati dai contatori. Nell’ordinanza recante il n. 7045/2018 pubblicata in data 21 marzo 2018 i Giudici di legittimità, nel caso di contestazione dei consumi eccessivi fatturati hanno stabilito che resta a carico del consumator-utente fornire la prova che i consumi rilevati dai contatori siano da attribuire a fattori esterni dal loro controllo. Nei casi quindi di contenziosi sorti a carico delle Compagnie fornitrici di energia elettrica dovute da erronee rilevazione dei consumi indicati in bolletta, imputabili a malfunzionamento del contatore, è necessario conoscere quale sia la prova che l’utente deve fornire e quale prova resta a carico del fornitore (fonte https://www.hmglex.it/consumi-contatore-malfunzionamento-onere-prova/ Pubblicato da Avv. Huberto Maria Germani il 7 Aprile 2018). La Suprema Corte ribadendo un principio oramai già consolidato nel 2016 (Cass. n. 23699/2016) testualmente: “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (fonte https://www.hmglex.it/consumi-contatore-malfunzionamento-onere-prova/ Pubblicato da Avv. Huberto Maria Germani il 7 Aprile 2018). Nei casi di contestazione di consumi eccessivi rilevati in fattura da parte dell’utente rimane a carico della Società sia la prova del consumo rilevato sia di quello fatturato; rimane a carico dell’utente al contrario dimostrare con qualsiasi prova in giudizio (anche mediante testi) di aver avuto un consumo inferiore a quello fatturato ed accertato dal contatore, dovendosi attribuire ai consumi indicati dal contatore un valore di mera presunzione semplice di veridicità. L’ordinanza della Suprema Corte è stata emessa a seguito di un ricorso promosso da un utente condannato in primo grado dal Giudice di Pace al pagamento in favore dell’azienda fornitrice di energia elettrica di una somma da lui ritenuta incongrua per eccessività dei consumi rilevati tramite lettura del contatore ed afferente ad un periodo di due anni circa (fonte integrale https://www.hmglex.it/consumi-contatore-malfunzionamento-onere-prova/ Pubblicato da Avv. Huberto Maria Germani il 7 Aprile 2018). La Corte di Cassazione ha poi confermato la Sentenza d’appello impugnata, la quale aveva riformato parzialmente la Sentenza emessa dal Giudice di Pace e ridotto l’importo da pagare a favore della Società fornitrice, sul presupposto che durante il Giudizio erano stati provati i consumi effettivi di energia elettrica indicati nella fattura prodotta dall’utente e, stante l’assenza di contestazioni, sia dei dati relativi ai consumi, sia del funzionamento del misuratore, essendo guasto solo il display dello strumento, utile a consentire la lettura immediata dei consumi gli stessi erano stati ritenuti corretti. L’utente aveva proposto ricorso per Cassazione denunciando, l’erronea interpretazione da parte del Tribunale ( art 2697 Cod. Civ) delle regole di riparto della prova ritenendo assolto tale onere da parte della Società fornitrice in base a fatture che erano anche state contestate (fonte integrale https://www.hmglex.it/consumi-contatore-malfunzionamento-onere-prova/ Pubblicato da Avv. Huberto Maria Germani il 7 Aprile 2018). La Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato il principio sancito dal Tribunale sul presupposto che la Sentenza ha ritenuto provati sia i consumi di energia elettrica indicati nella fattura prodotta, sia i dati relativi ai consumi rilevati da parte del misuratore funzionante, essendo stato dimostrato solo un’anomalia e un mal funzionamento del display necessario a consentire la lettura immediata dei consumi. Il Giudice si è conformato al principio secondo il quale in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sulla Società fornitrice l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre sul consumatore grava l’onere di dimostrare che il rilievo dei consumi eccessivi è dovuto a fattori esterni al suo controllo inevitabili anche con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero con diligente vigilanza al fine di evitare eventuali intrusioni di terzi per alterare il normale funzionamento del misuratore e determinare in tal modo un incremento dei consumi (fonte integrale https://www.hmglex.it/consumi-contatore-malfunzionamento-onere-prova/ Pubblicato Avv. Huberto Maria Germani il 7 Aprile 2018). Su tale orientamento sono stati i successivi interventi quale l’ordinanza pubblicata dalla Cassazione civ. VI pubblicata il 6 marzo 2019 n. 6562 che ribadisce il principio dell’onere della prova del funzionamento del contatore a carico del somministrante: “…secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante (n.d.r. il fornitore del gas in questo caso) l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr. Sez. 3 -, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016). Anche la vicenda delle bollette a conguaglio, di solito le più esorbitanti e di difficile comprensione, rimane un problema per migliaia di consumatori anche dopo l’introduzione dei nuovi contatori che attraverso la telelettura avrebbero dovuto eliminare l’annosa questione del computo periodico tra consumi stimati e quelli effettivi. Purtroppo i consumatori sempre più spesso si vedono recapitare bollette sempre più esorbitanti con consumi ritenuti non corretti (fonte https://www.salentopocket.it/cronaca/). A nulla vale la comunicazione, da parte dell’utente, della lettura che, rimane un mero onere, il cui inadempimento determina solamente il pagamento del conguaglio in caso di rilevamento di consumo superiore a quello preventivato. Rimane sempre a carico della Società fornitrice, effettuare i controlli periodici per rilevare i consumi effettivi ed evitare conguagli eccessivi rispetto a quelli preventivati ed accertare la presenza di eventuali crediti a favore dei consumatori i quali, dovranno in ogni caso prestare sempre la massima attenzione sia ai contatori per la corretta quantificazione dei consumi sia alle fatture per il controllo di spese non sempre ritenute congrue ( fonte https://www.salentopocket.it/cronaca/). Condividi con: Facebook Google+ Twitter Pinterest Lidia Caso Google+ Facebook Twitter linkedin Articolo Precedente Enrica Musto, tu sì ... Articolo Successivo Il Dirigente Scolast...