Di Lidia Caso Cultura, Ius & Lex cultura, ius&lex, vocazione territoriale, xd magazine 12 febbraio 2018 Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti numero 282 del 13 giugno 2017 il sistema di taratura e di impiego dei misuratori elettronici della velocità ha subito alcune modifiche, operative dal 1° agosto 2017 tali da destare alcune perplessità sulle recenti multe elevate per eccesso di velocità ( fonte ValeriaZeppilli www.studiocataldi.it/articoli/27901-multe-autovelox-dal-1176-agosto-potrebbero-essere-nulle.asp). L’autovelox è un sistema che consente di determinare la velocità di un’automobile basato sull’emissione e ricezione di una coppia di raggi laser paralleli, invisibili e assolutamente innocui, che attraversano la strada perpendicolarmente. In pratica la misura viene effettuata sullo stesso veicolo per quattro volte, due in entrata, due in uscita, tali da evitare errori dovuti, per esempio, alla presenza di più veicoli in marcia parallela. Sul mercato sono presenti diversi tipi di rilevatori, che si distinguono sia a livello di software/hardware che di utilizzo/portabilità e che possono essere raggruppati in cinque tipologie. Autovelox a fotocellule che si serve di due fotocellule per rilevare la velocità del veicolo preso in analisi; Autovelox noti come Autobox, che possono essere sia fissi che mobili chiusi appunto in box; Autovelox video che non differiscono di molto dalla tipologia precedente, ma si avvalgono di apparecchiature video tramite le quali è possibile ricavare la velocità del veicolo; i Sorpassometri montati sulle auto di pattuglia della Polizia Stradale che confronta la velocità del veicolo che precede con quella del tachimetro di bordo del veicolo su cui è installato e i Telelaser la tipologia più usata dagli operatori dagli operatori della Polizia Stradale, sia per comodità che per precisione del rilevamento. Il dispositivo emette un fascio laser ad alta frequenza che, raggiunto il veicolo da analizzare, viene rilevato da un sensore ottico integrato nell’ apparecchiatura. Tutti questi sistemi sono nati con lo scopo di garantire la sicurezza stradale, educando gli automobilisti e limitando i sinistri stradali, ma spesso commettono degli errori. L’automobilista che ritiene ingiusta la sanzione per eccesso di velocità, rilevata da una delle tipologie di autovelox, può impugnarla o davanti al Prefetto o al Giudice di Pace. I termini decorrono dal giorno successivo all’ infrazione, in caso il verbale venga consegnato su strada, o dal giorno successivo alla notifica, nel caso in cui venga consegnato tramite posta. L’unico modo efficace per evitare le multe degli autovelox, ovviamente è quello di rispettare i limiti di velocità imposti sulla strada percorsa. (fonte http://www.6sicuro.it/blog-assicurazioni/multe-autovelox). Recentemente, una vera e propria svolta in materia è stata compiuta dalla Sentenza n. 113/2015 della Corte costituzionale, con la quale si è stabilito che gli apparecchi di rilevazione della velocità sulle strade devono essere necessariamente revisionati periodicamente, altrimenti irregolari con la conseguente illegittimità delle multe comminate; ma con una precisazione per legge la necessità di revisione riguardava gli autovelox fissi e non quelli utilizzati dalle pattuglie nelle postazioni di controllo mobili. Per questi ultimi, infatti, spesso la corretta funzionalità dell’apparecchio era accertata dall’operatore prima dell’inizio dell’attività di controllo e attestata in un apposito verbale. A seguito della Sentenza della Consulta è risultato necessario apportare correzioni. Anche a prescindere da quanto stabilito dalla Corte costituzionale, e quindi anche in caso di apparecchi revisionati, è tuttavia necessario che l’autovelox risponda a certi requisiti onde poter legittimamente giustificare l’irrogazione di sanzioni. Innanzitutto il modello utilizzato deve essere omologato dal ministero dei trasporti e i suoi estremi devono essere riportati nel verbale di contestazione. Essi, inoltre, devono essere segnalati adeguatamente attraverso cartelli stradali e dispositivi luminosi che ne preannuncino la presenza. Secondo quanto ribadito più volte dalla Corte di cassazione, ad esempio con l’ordinanza n. 5997 del 14 marzo 2014, in difetto di idonea informazione circa la presenza e l’utilizzazione di autovelox, il relativo verbale di contestazione è illegittimo e tale principio non può essere svuotato di efficacia “nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla pubblica amministrazione” In particolare, la distanza tra i segnali o i dispositivi di avviso e il luogo in cui è collocato lo strumento di rilevamento delle velocità non può mai essere inferiore a 1 km o superare i 4 km ed è condizionato dallo stato dei luoghi. Chiarissima è la sentenza n. 24526/2006, la quale precisa che “la ratio della preventiva informazione si rinviene nell’obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio in materia di circolazione stradale non è tanto ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in un logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali e ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità delle circolazione, anche mediante l’utilizzo di nuove tecnologie”. Affinché la contestazione sia valida, è ovviamente necessario che sia indicato il limite di velocità. Altri due requisiti sono particolarmente rilevanti e da conoscere nel caso in cui si voglia tentare una difesa rispetto a una multa comminata attraverso l’utilizzo degli autovelox. Innanzitutto tali apparecchi possono essere posizionati incondizionatamente solo sui percorsi extraurbani. Nel caso in cui essi siano posizionati su percorsi urbani, le multe sono sempre annullabili, anche se vi sia stato il nullaosta del prefetto: l’installazione dell’autovelox nelle strade urbane, infatti, è valida solo per quelle ad alto scorrimento caratterizzate da pericolosità, traffico o difficoltà nel fermare il veicolo. Inoltre, come stabilito nell’ordinanza n. 680/2011 della Corte di cassazione, dal verbale della multa deve necessariamente e in ogni caso emergere la presenza di un agente preposto al servizio di Polizia nella fase di elaborazione dell’accertamento, cosa che rischia di non essere garantita nel caso in cui il Comune interessato ceda totalmente all’esterno la gestione del servizio. In ogni caso la giurisprudenza in materia è ricca e variegata e le ipotesi di illegittimità delle multe sono molteplici. Di recente, in materia di autovelox sono intervenute nuove regole per fare chiarezza sui diversi aspetti che disciplinano tali strumenti. A dettarle la direttiva Minniti che, a quasi 8 anni dalla precedente (direttiva Maroni), è stata emanata nel corso dell’estate 2017.Secondo il recente provvedimento, gli autovelox (così come i tutor e i telelaser) devono essere sempre segnalati preventivamente (in entrambe le direzioni di marcia) ad una distanza minima di almeno 250 metri sulle autostrade e selle strade extraurbane principali, di 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento per le quali è prevista una velocità massima superiore a 50 chilometri orari e di 80 metri su tutte le altre strade. La direttiva non si pronuncia sulla distanza massima invece che, secondo la giurisprudenza, è fissata in 4 chilometri, ma stabilisce in ogni caso che tra il cartello e l’autovelox non devono esserci né intersezioni né immissioni laterali di strade pubbliche. I cartelli permanenti con i quali si segnala il controllo elettronico della velocità, poi, sono legittimi solo se in quella strada il controllo avviene effettivamente. Le postazioni autovelox (così come quelle di tutor e telelaser) inoltre devono essere ben visibili all’utente della strada, a prescindere dalla presenza o meno degli agenti. In mancanza di una pattuglia, è necessario altresì che gli apparecchi siano corredati di un segnale con il quale è riportato il simbolo dell’organo di polizia oppure di un’iscrizione del corpo o servizio. Ove le postazioni siano presidiate da un agente, questo deve indossare l’uniforme ed essere affiancato, se possibile, dall’auto di servizio riconoscibile con i colori istituzionali o il simbolo dell’organo accertatore. La direttiva ribadisce, in conformità a quanto statuito dalla Consulta, che tutti gli strumenti utilizzati per rilevare elettronicamente la velocità devono essere approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che devono essere sottoposti a taratura periodica almeno annuale. Gli autovelox, non possono essere gestiti o usati da società private, in quanto gli stessi possono essere affidati solo ai corpi e ai servizi di polizia stradale, che ne devono avere sempre l’esclusiva disponibilità. La direttiva, in merito alla riduzione della velocità rilevata a favore del trasgressore, precisa che questa è del 5% del valore rilevato e di minimo 5 chilometri orari, senza che sia possibile arrotondare gli eventuali decimali o considerare in maniera ulteriore le incertezze di rilevazione dello strumento. Ai fini del rispetto della normativa sulla privacy, la direttiva statuisce che gli apparecchi di controllo elettronico della velocità possono memorizzare soltanto le immagini che registrano una violazione dei limiti fissati per il tratto di strada di competenza e che possono conservarle solo per il tempo strettamente necessario ad applicare le sanzioni e a definire gli eventuali ricorsi. Le foto inoltre non vanno mai allegate al verbale, ma possono essere acquisite solo dietro richiesta del destinatario dello stesso, dopo che gli altri soggetti ripresi siano stati oscurati. ( fonte Valeria Zeppilli www.studiocataldi.it/articoli/27901-multe-autovelox-dal-1176-agosto-potrebbero-essere-nulle.asp). Il Ministero dei trasporti, in conformità con quanto detto ha confermato che dal 1° agosto 2017 le regole per effettuare la taratura degli autovelox sono diverse, per cui occorre verificare se gli apparecchi sono stati tarati nel rispetto delle prescrizioni. Il Decreto (numero 282 del 13 giugno 2017) ha difatti apportato modifiche circa il sistema di taratura e di impiego dei misuratori elettronici della velocità operative dal 1° agosto 2017. Tale Decreto sebbene in generale non ha cambiato di molto la prassi precedente, un particolare aspetto sta iniziando a destare alcune perplessità. In particolare, con riferimento al campo di velocità nel quale vengono eseguiti i test di taratura periodica degli autovelox utilizzati dalle pattuglie mobili, la velocità, che i veicoli utilizzati per le misurazioni di prova devono raggiungere nei passaggi richiesti (da 50 a 100) sono comprese tra i 30km/h e i 230 km/h. Sono velocità molto più elevate rispetto al passato, quando il loro raggiungimento non era tassativo e i test arrivavano più o meno a 200 km/h. Il dubbio che tale prassi sia proseguita anche dopo il 1° agosto deriva da un quesito inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’Unione lombarda dei Comuni di Basiano e Masate, al quale il MIT ha risposto con il parere n. 6169 dell’11 ottobre 2017 ribadendo che, ai fini del rilascio del certificato periodico di corretta taratura, gli strumenti mobili per il controllo della velocità dei veicoli devono essere verificati annualmente con mezzi che raggiungono la velocità di 230 km/h. Pertanto, chi ha ricevuto una multa per eccesso di velocità rilevato con un autovelox sottoposto a controllo periodico di taratura successivo al 31 luglio 2017, potrà decidere di verificare che effettivamente il test necessario per il certificato sia stato eseguito nel rispetto delle prescritte velocità, rivolgendosi al corpo di polizia competente. Si sottolinea, che tale verifica non sempre è agevole, posto che il certificato di taratura generalmente non specifica la velocità alla quale sono state effettivamente eseguite le prove di velocità dei veicoli. Siamo in attesa da parte del Ministero della pubblicazione in Gazzetta di un provvedimento che riguarda le tarature degli apparecchi. Condividi con: Facebook Google+ Twitter Pinterest Lidia Caso Google+ Facebook Twitter linkedin Articolo Precedente Teatro Popolare Mont... Articolo Successivo “Yes Day”: lo spot d...