Di Lidia Caso Cultura, Ius & Lex iuselex, vocazione territoriale, xd magazine 22 settembre 2018 La normativa D. Lgs. n. 185/1999, artt. 9 e 12) e le delibere dell’Autorità Garante nelle Comunicazioni, dichiarano illecita l’attivazione di servizi non richiesti da parte della compagnia telefonica ai propri clienti. Tra le tante Sentenze emesse a favore dei consumatori di rilevanza è quella del Giudice di Pace di Roma, che, ha condannato, una società telefonica al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall’utente. Nello specifico la compagnia aveva attivato un servizio sulla linea del cliente senza autorizzazione. L’utente aveva richiesto, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali, anche di quelli non patrimoniali patiti a causa del comportamento assunto dal gestore telefonico. Il gestore, durante il procedimento, aveva dichiarato di aver restituito le somme relative all’attivazione dei servizi non richiesti ma non quelle relative al danno non patrimoniale contestato. Il risarcimento a causa del comportamento della società, “non conforme alle regole della correttezza amministrativa e produttività operativa” è stato stabilito dal Giudice di Pace di Roma ( 27.01.2017) che, ha condannato il gestore a risarcire il proprio cliente per l’attivazione non autorizzata del servizio telefonico e la disattivazione dello stesso da parte di altro gestore, sulla propria linea telefonica ( fonte: https://quifinanza.it/editoriali/servizi-telefonici-non-richiesti-scatta-risarcimento/103969/). Alla pronuncia del Giudice di Pace di Roma si sono susseguiti tanti altri interventi che hanno confermato la condanna del gestore di servizi telefonici non attivati a danno dei propri clienti. In tutti gli interventi giurisprudenziali viene in rilievo la violazione oltre che del principio di buona fede nel rapporto contrattuale di cui all’art. 1175 c.c., ma del diritto soggettivo dell’attore-consumatore, codificato nell’art. 2, capo 2, lett. e), del D.L.vo 6/9/05 n.206 (Codice del consumo), alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, comportando per lo stesso consumatore il diritto al risarcimento del danno. Tale principio di buona fede e correttezza si sostanzia nel generale dovere di solidarietà che impone a ciascuna delle parti, di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, nonché di svolgere tutte le attività necessarie alla salvaguardia degli stessi (Cass. 3185/03). Il principio di buona fede contrattuale, costituisce oggetto di un vero e proprio obbligo giuridico che si considera violato dalla parte contrattuale che, anche non dolosamente, ometta di tenere un comportamento improntato alla diligente correttezza. Esso, si impone con maggiore forza nei contratti di adesione (come nei casi dei contratto di abbonamento telefonico), in cui è una sola delle parti a predisporre unilateralmente il contenuto dell’accordo, senza possibilità per l’altra di disporre o modificare le clausole inserite (fonte: https://www.personaedanno.it/articolo/giudice-di-Pace-di-pozzuoli-15-giugno-2011-dott-bruno-risarcimento-per-attivazione-di-servizi-telefonici-non-richiesti). In tal senso si è espresso il Giudice di Pace di Pozzuoli che sulla richiesta di risarcimento danni avanzata da un consumatore quantificando la condanna ai sensi dell’art. 1226 c.c., ha ribadito però il principio sancito dalle S.U., con le note Sentenze dell’11/11/08 n.26972-26975, relative al risarcimento del danno non patrimoniale. Tali Sentenze hanno affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile: a. quale conseguenza di un reato (art. 185 c.p.); b. quando è previsto da leggi ordinarie in relazione alla compromissione di valori personali (danni derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall’esercizio di funzioni giudiziarie; impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali; mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo); c. al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili (la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione); d. quando siano lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.) (danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto); e. nei casi di violazione del diritto alla reputazione, all’immagine, al nome, alla riservatezza, diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità, preservata dagli artt. 2 e 3 Cost. Pertanto affinché il danno non patrimoniale sia risarcibile, “il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio”. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile.”Infine, Il diritto al risarcimento del danno morale, in tutti i casi in cui è ritenuto risarcibile, non può prescindere dalla allegazione da parte del richiedente, degli elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio” S.U. Sentenza n. 3677/09. Nell’ottica dell’accoglimento delle richieste di risarcimento danni si è orientato anche il Giudice di Pace di Lecce, sez. I, sentenza 27/11/2017 n° 5496 che, in ben tre giudizi, ha accolto la richiesta dei ricorrenti condividendo l’oriento secondo il quale:” “il contratto sottoscritto dall’utente non dà in alcun modo la possibilità di avvedersi chiaramente dei termini economici riguardanti tali servizi” e “né il gestore – prosegue la prima sentenza – “ha dimostrato in alcun modo di aver chiaramente informato il consumatore su tutti i termini del contratto sottoscritto, né ha provato l’adesione dei servizi extra, né l’effettivo superamento della soglia fissata per il traffico telefonico”. In altri termini, il gestore si è comportato in violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale. Nella seconda e nella terza sentenza il Giudice ha recepito le argomentazioni dei ricorrenti secondo cui “è onere del gestore telefonico dimostrare che il cliente ha realmente e consapevolmente effettuato in maniera volontaria e consapevole la mole di traffico telefonico fatturato, giacché si deve adoperare per tutelare gli interessi del suo cliente e di consentirgli di monitorare con esattezza la spesa sostenuta, anche con appositi sistemi di allerta”. Queste pronunce rappresentano, in altri termini, un vero e proprio cambio di rotta e di prospettiva, una possibilità per il consumatore di veder ascoltate ed accolte le proprie ragioni in materia di disservizi telefonici. (Fonte integrale Altalex, 15 giugno 2018. Nota di Alessandro Calò- giudice di pace lecce sentenza 5496 del 27 novembre 2017 pdf PDF (1,8Mb)http://www.altalex.com/documents/news/2018/06/11/telefonia-attivazione-di-servizi-non-richiesti-gestore-condannato). La fatturazione di servizi telefonici non voluti e non richiesti dagli utenti è stato un fenomeno esploso nel 2003 quando vennero inviata a molte famiglie bollette astronomiche per connessioni a numerazioni a pagamento. A nulla valsero le sanzioni applicate dalla AGCOM nel 2004 (Delibere n. 327-328-329/CONS/04), né la revisione del piano di numerazione nazionale con Delibera n. 09/03/CIR con il reitero dei divieti né alcune Sentenze di condanne da parte dei Giudici di Pace di Foggia (17.06.04) e di Benevento (27.08.04 e 04.09.05). Il Ministero delle comunicazioni intervenne con un Regolamento ministeriale in materia di servizi audiotex e videotex che sostituì il D.M. n. 385/95. La nuova normativa, si caratterizzava per avere come obiettivo la necessità di informazioni obbligatorie chiare e trasparenti sui servizi offerti. Un sms inviato dal gestore sul cellulare del consumatore avrebbe dovuto spiegare chiaramente la natura ed i costi del servizio da acquistare.; prestazione e quindi pagamento dei servizi effettuati tramite “consenso espresso” o “consenso esplicito” del cliente. Nulla di quanto previsto è stato mai attuato. A seguito delle migliaia di denunce degli utenti e delle associazioni dei consumatori, il Garante della Privacy con una Delibera del 16.02.06 è intervenuto successivamente sulla materia dei servizi telefonici a pagamento, stabilendo che dal 31 Maggio 2006 i fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono: a) indicare con precisione l’origine dei dati già nel corso della chiamata; b) indicare l’incaricato del trattamento dei dati che ha effettuato l’attivazione del servizio; c) registrare subito presso il servizio di call center interno od esterno all’operatore la volontà manifestata dalla persona contattata; d) fornire gli estremi identificativi del rivenditore che ha attivato i servizi o le utenze non richieste o del soggetto che svolge per conto dell’operatore un servizio di call center. Alla compagnia chiamata in giudizio spetterebbe l’onere probatorio di aver posto in essere le prescrizioni previste dalla summenzionata delibera. Restano fermi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione (Sent. 10313/2004) circa il valore della fattura telefonica che è quella del contratto per adesione di stampo privatistico, anche se integrato da norme speciali (che prevedono il sistema delle tariffe a contatore per la contabilizzazione del traffico) e norme regolamentari (che prevedono la regola della contabilizzazione a contatore centrale)( fonte http://www.confconsumatori.it/wp-content/uploads/2015/04/articoloLongo_telefonia_23_4_15.pdf). Il risultato? Che moltissimi consumatori non denunciano e nonostante nel gennaio 2015 l’Antitrust ha multato per cinque milioni di euro le quattro compagnie telefoniche per «pratiche commerciali scorrette», senza il permesso degli utenti le denunce sono diminuite, ma il problema non è stato ancora risolto. Condividi con: Facebook Google+ Twitter Pinterest Lidia Caso Google+ Facebook Twitter linkedin Articolo Precedente Fryda Ciletti: stori... Articolo Successivo Openartaward 2018, a...